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Articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 09.10.1990 n. 309 (c.d. L Atto unico sulle droghe, d ora in poi T.U. Stup.) Punisce principalmente la creazione di un associazione di persone dirette al traffico illecito di narcotici e c.d. precursori della droga. È, quindi, come del resto anticipato dallo stesso titolo, un crimine appartenente alla classe dei reati associativi.
I reati associativi, punibili dall articolo 416 del codice penale, continuano a rappresentare una figura emblematica e un riferimento strutturale, devono essere inquadrati nel più ampio genere di reati c.d. Di conseguenza, la prima ed essenziale caratteristica della stessa è la previsione della stessa speciale norma incriminante allo scopo di integrare il reato, la presenza di più persone attive, in numero variabile a seconda dei casi.
Limitandoli a unire le forze per commettere uno o più reati che potrebbero essere compiuti da un singolo individuo, nel qual caso è richiesto un legame permanente e permanente per la realizzazione di un programma criminale (rettifica di una pluralità di reati più o meno specificato dal legislatore), di portata e intensità diverse, tra i partecipanti necessari.
Il traffico internazionale di stupefacenti, cosa dice il codice penale?
Art. 80, comma 2, D.P.R. n. Il 309/1990 può sembrare decisivo per l unica quantità di sostanza effettivamente drogante (il cosiddetto principio attivo), nonostante la sua importanza e condivisione, non sembra affatto uno ius novorum, perché in realtà si ricollega ad una giurisprudenza che è andata, gradualmente, consolidando nel tempo.
La posizione del Supreme College è assolutamente immune alle critiche di ordine logico ed ermeneutico, poiché favorisce l intrinseca capacità di doping del compendio specifico, mantenendo così la lealtà allo spirito che anima la norma sui narcotici, il che significa contrastare fortemente l attacco alla salute di potenziali ostaggi.
Il fenomeno dei narcotici ha una caratteristica di diffusione e circolazione naturale, che si manifesta attraverso più passaggi prima di raggiungere l ostaggio diretto.
In presenza di quantità di stupefacenti che superano - riduzioni - quei volumi destinati alla vendita finale - sia come detto sopra - è obbligatorio non solo soffermarsi sul tutto, ma anche, e forse soprattutto, su quella parte del tutto capace di provocare effetto antidoping e determinare - in relazione ai parametri in vigore - il numero di dosi commercialmente disponibili.
Corte d appello di Milano Sez. II, 13 luglio 2006, O.A. chi ha affermato che "Per quanto riguarda la detenzione di narcotici, la circostanza aggravante speciale di cui all art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990 si applica ogniqualvolta la quantità della sostanza da addebitare, anche se non raggiunge i valori massimi, in modo tale da creare le condizioni per facilitare il consumo in relazione a un numero significativo di tossicodipendenti.
Una quantità immensa è senza dubbio la quantità sequestrata nel caso in esame, in cui l ingrediente attivo era pari a 579 grammi di THC, corrispondenti a ben 8.543 dosi di droga ".
Già in un passato non recente la Corte Suprema con la pronuncia di Sez. IV, 30 giugno 1998, n. 2168, Ceka, Cass. Pen., 1999, 2370, aveva escluso l inevitabilità di una valutazione che sembrava essere priva di "riferimento al contenuto di sostanza pura".
La Corte di legalità, Sez. IV, 22-05-1997, n. 7204, Franzoni, Cass. Pen., 1998, 2490, su questa logica astensione venne a sostenere che l applicazione del codice a una quantità di dieci chili di cocaina, con un ingrediente attivo di circa sette libbre e mezzo, del valore di mercato più di un miliardo di lire.
Precedentemente lo stesso Sez. IV, con la dichiarazione del 2 ottobre 1996, n. 9182, Moreno, Cass. Pen., 1997, 2871 aveva già delineato il principio che "La valutazione della grande quantità deve essere fatta anche con riferimento al singolo episodio considerato separatamente (non con riferimento ai quantitativi sequestrati durante il periodo in cui ciò avvenne) , e visto il principio attivo contenuto nella sostanza, la sua qualità e gli effetti avversi, diversi dai tipi di farmaci, causati dalla sua assunzione all integrità dei potenziali consumatori ", definendo la nozione portata da aggranet come perfetta nella presenza di quantità che hanno effetti nella gamma più limitata di aree regionali o metropolitane.
Il diritto penale?
La prima censura cita l esistenza della condizione ostativa delineata nell art. 18 lett. p) Prima parte della legge n. 69 del 2005, secondo cui la consegna è rifiutata se il mandato di arresto europeo riguarda reati considerati dalla legge italiana come commessi in tutto o in parte nel loro territorio o in luogo di tale assimilazione.
Nel caso in esame, M è stata dichiarata colpevole di aver commesso un reato in violazione della legislazione doganale svedese, ma non vi è dubbio, come la Corte territoriale ha espressamente sottolineato, che il fatto che sia stato provvisoriamente contestato di aver pianificato e attuato, insieme e in collaborazione con altri complici, il traffico di droga dalla Grecia alla Svezia con un carico di 140 kg. di cannabis (hashish) è punibile ai sensi dell art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, qualificandosi come un tentativo di importare narcotici in quel paese.
Le prove difensive sembrano fondate, come è la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di arte. 6 cod. in particolare per quanto riguarda i reati di traffico internazionale di stupefacenti, il principio secondo cui i reati punibili ai sensi della legge italiana sono punibili solo in parte in Italia, anche se in frammenti che non sono soggetti ai requisiti di ammissibilità e univocità richiesta per il tentativo »(Sezione 4, n. 4837 dell 11 / 10/2012 e Sezione 5, n. 39025 del 9 luglio 2008) vale a dire, quando l attività parziale non è una questione di illecito, essendo la stessa intesa come un frammento di un singolo e inseparabile atto criminale (Cass. 6, 12142 dell 11 / 02/2009, PG in proc E quindi anche quando lo scambio materiale della sostanza è stato effettuato fisicamente in territorio straniero e alla fine ha rivelato il fatto che una parte dell azione si è svolta in Italia, anche piccola, purché fosse prevista per il raggiungimento dell obiettivo criminale (Cass. 6/96 del 28/11/2002).