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In generale, il sistema di diritto penale in vigore negli Stati esteri h molto diverso da quello dell Italia, cos’è che gli italiani detenuti all estero sono, in prima istanza, penalizzati dalla mancanza di conoscenza della procedura penale e delle leggi e della lingua locale.
Inoltre, le condizioni dei prigionieri in molti paesi stranieri sono molto più difficili che in Italia. Inoltre, in questi casi, le autorità diplomatiche e consolari italiane hanno poteri molto limitati, senza contestare o ignorare le decisioni delle autorità giudiziarie del paese ospitante. Tuttavia, ci sono alcune cose importanti da sapere se sei arrestato in un paese straniero.
I diritti dei cittadini italiani arrestati all’estero?
Secondo la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, i cittadini italiani, quando arrestati all estero, hanno il diritto alla protezione del loro consolato, attraverso il quale i funzionari dell ambasciata o del consolato italiano possono visitare il detenuto in carcere, fornirgli un elenco di avvocati locali, avvisare i familiari, fornire assistenza medica e beni di prima necessità al detenuto se necessario.
Quando un cittadino italiano si trova in uno stato di arresto o di detenzione in un territorio straniero in cui non esiste rappresentanza diplomatica o ufficio consolare italiano, pur accedere alla protezione consolare dell Unione europea e quindi chiedere assistenza alla missione diplomatica di qualsiasi altro paese membro dell Unione Europea.
Secondo la Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento di persone condannate, i cittadini italiani condannati a una pena detentiva da scontare in una prigione straniera possono chiedere di essere trasferiti in Italia per continuare l espiazione della pena. Per poter presentare domanda per la Convenzione di Strasburgo, la sentenza deve essere definitiva e i due Stati, vale a dire colui che ha emesso la sentenza di condanna e quella in cui il detenuto deve essere trasferito, Accordo.
Si tratta del trasferimento di persone condannate per indicare la procedura con la quale una persona condannata, che sta gi` scontando una pena in un paese straniero, viene trasferita nel paese di origine per continuare e terminare l esecuzione della sentenza.
Istituzioni per l esecuzione di sentenze straniere in Italia (articoli 730-741 cpp) e l esecuzione di sentenze penali da parte di tribunali italiani (articoli 742-746 cpp) rivelano la ragione di essere nella prospettiva di un miglioramento del rapporto giudiziario con le autorità di frontiera al fine di creare uno "spazio giudiziario internazionale comune". L obiettivo si combina anche con lo scopo di riabilitare la punizione (Articolo 27 Cost.), Dal momento che la persona condannata ha maggiori possibilità di reinserimento se pur punire il paese in cui ha legami sociali e familiari.
La disciplina penale è stata recentemente completata con il decreto legislativo n. 7.9.2010, n. 161 che, nel recepire la decisione quadro 2008/909 / GAI, consente l esecuzione, in uno Stato membro dell Unione europea diverso dallo Stato di emissione, di sanzioni penali per la reclusione o la privazione della libertà.
Cosa dice il codice penale?
Data la natura profondamente innovativa della legislazione in questione, l ambito di applicazione dell istituzione di riconoscimento presenta alcuni punti di contatto con la procedura stabilita nella Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (e ratificata in Italia con 334 del 25 luglio 1988) e con quella del "mandato di arresto europeo" (di cui alla decisione quadro 2002/584 / GAI, recepita in Italia il 22 aprile 2005, n. 69).
Tuttavia, contrariamente a quanto accade con la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, il riconoscimento della sentenza non presuppone, almeno nella maggior parte dei casi, che la condizione di detenzione della persona o l eventuale trasferimento richieda necessariamente "il consenso" "Del condannato: l unica condizione richiesta per il riconoscimento h quella della persona nello Stato membro emittente o nell ordine di esecuzione.
La trasmissione all estero h soggetta alle condizioni di cui all articolo 5:
1.dal pubblico ministero presso il tribunale di cui all articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto riguarda l esecuzione delle pene detentive;
2.dal pubblico ministero individuato ai sensi dell articolo 658 del codice di procedura penale per quanto riguarda l applicazione delle misure di sicurezza personale per la detenzione.
La trasmissione all estero h disponibile al momento dell emissione dell ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale o, quando l ordine h gi` stato eseguito in qualsiasi momento successivo, oltre la data in cui la sanzione o la misura di sicurezza residua da adottare h inferiore a sei mesi.
L autorità giudiziaria competente procede all ufficio all estero o su richiesta del condannato o dello Stato di esecuzione.
Se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato, l autorità giudiziaria procede alla trasmissione all estero solo dopo averla sentita.
Prima di procedere all estero, l autorità giudiziaria consulta inoltre l autorità competente dello Stato di esecuzione tramite il Ministero della giustizia al fine di:
1.verificare la condizione di cui all articolo 5, paragrafo 2, lettera a);
2.comunicare il parere espresso in conformità al paragrafo 2 dalla persona condannata;
3.acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell ipotesi di cui all articolo 5, paragrafo 3, lettera c);
4.conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione per quanto riguarda la liberazione anticipata o condizionale.