Avvocato penalista, reato di spaccio droga, minorenni, diritto penale minorile - Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari Catania Venezia Verona Messina Padova Trieste Taranto Brescia Parma Prato Modena Reggio di Calabria Reggio nell Emilia Perugia Ravenna Livorno Cagliari Foggia Rimini Salerno Ferrara Sassari Latina.
La legislatura del 1988 "codificò sostanzialmente quei principi fondamentali che, in termini di giustizia minorile, imposero alla Corte costituzionale, vale a dire l esclusività e la specialità della giustizia minorile, il diritto del bambino alla propria prova, calibrato sulla necessità di ridurre minimizzare ogni intervento inutilmente negativo e sfruttare i possibili stimoli positivi - e la conseguente negazione di qualsiasi automazione a favore di una risposta individualizzata, finalizzata alla rieducazione del minore, nonché alla valorizzazione della particolare peculiarità”.
Il rituale giovanile, quindi, è configurato come un sistema criminale di giustizia criminale "più per la prevenzione che per la repressione, l uso di strumenti educativi, piuttosto che i tradizionali peni, per un analisi più approfondita e un maggiore apprezzamento della personalità del bambino, l ambiente sociale in cui è vissuto piuttosto che il fatto del crimine, a una specializzazione sempre più specializzata del giudice minorile.
A tal fine, l ulteriore obiettivo era di adeguare il modulo di valutazione in base alle accuse della motivazione accusatoria per il procedimento ordinario.
Le procedure?
È stato ricavato un modello di autovalutazione autonomo e speciale, in quanto ha regole procedurali speciali dettate dalla particolare realtà del minore minorenne, ma non esaustivo poiché, ai sensi dell art. 1, comma 1, D.P.R. n. 488/1988, si applicano le regole del codice rituale, per quanto non contemplate dalle disposizioni specifiche della legge minorile, anche se adattate alla personalità e ai bisogni educative.
La disciplina dettata per la difesa dell ufficio traspone le indicazioni del punto n. 2 della terza ipotesi della Raccomandazione del Consiglio d Europa sulle risposte sociali alla delinquenza giovanile n. 20/87, approvato il 17/10/1987 e il paragrafo 15.2 del c.d. Regole di Pechino (Risoluzione ONU 40/33 del 29/11/1985), nella misura in cui chiedevano l assistenza tecnica minore accusata per soddisfare i suoi bisogni e la sua personalità.
L art. 11, d.P.R. n. 448/1988, pertanto, stabilisce che, in base alla disciplina prescritta dal codice rito, il consiglio forense prepara le liste dei difensori con preparazione specifica nella legge minorile. L articolo in questione ciondola l arte. 15, d.lgs. 28/07/1989, n. 272, che stabilisce le norme per l attuazione, il coordinamento e la transizione dei procedimenti penali contro i minori accusati, in relazione alle quali ciascun consiglio dell ordine forense prepara e aggiorna almeno ogni tre mesi l elenco alfabetico dei membri nell elenco appropriato e disponibile assumere la carica e comunicarlo al presidente del tribunale dei minori, che si preoccupa della trasmissione ai giudici della corte distrettuale.
L art. 73 del DPR 309/1990 (l unico testo delle leggi sulla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) prevede che la detenzione mirata alla sede sia punita con la pena da otto a venti " anni di reclusione; mentre nel caso di una piccola quantità e / o l uso di mezzi "rudimentali" usati per l assegnazione (articolo 73 paragrafo 5 DPR 309/1990), la pena della reclusione va da uno a sei anni (rilevante in entrambi i casi il pena pecuniaria).
Riguarda il reato, cosa dice la legge?
Per lo scopo - l elemento costitutivo del reato di disporre - deve essere dimostrato dalla pubblica accusa e, quindi, non sarà l onere della difesa dimostrare che i narcotici trovati nella disponibilità dell accusato sono solo per uso personale.
Il dovere della pubblica accusa di dimostrare lo scopo del reato come costitutivo del reato è stato recentemente ribadito nella sentenza della Sezione VI della Corte di Cassazione (n. 19047, 10 gennaio - 2 maggio 2013), che ha quindi dichiarato:
Per la configurabilità del reato previsto dall art. 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 non è la difesa di dover provare l uso personale del farmaco, ma è l accusa, secondo i principi generali di dover provare il possesso di droga per uso non personale. In effetti, la destinazione della sostanza nel "negozio" è un elemento costitutivo del reato di detenzione illegale dello stesso e, come tale, deve essere dimostrata dalla pubblica accusa, senza dire all imputato di provare la destinazione per l uso personale della sostanza narcotica è stato trovato in possesso.
Il dispositivo fornito per i minori trova il suo antecedente nell arte. 12, commi 2 e 3, r.d.l. 20/07/1934, n. 1404, successivamente soppresso da l. 12/12/1969, n. 1018, che ha istituito una causa speciale per i difensori, al fine di offrire anche in termini di una preparazione specifica del professionista una maggiore protezione per il bambino a venire in contatto con un procedimento penale.
In ogni caso, anche indipendentemente dall analogia del contenuto dell arte. 11, d.P.R. n. 448/1988 con l art. 12, commi 2 e 3, r.d.l. n. 1404/1934, il rapporto che esemplifica la regola speciale del rituale del bambino "è molto diverso da quello sotto la disposizione prevalente; Ciò è già evidente nel fatto che il gruppo speciale di difensori d ufficio per minori deve essere composto da professionisti con "preparazione specifica in materia di diritto minorile". In particolare, viene individuato il requisito alla base dell opzione legislativa (...) al fine di assicurare la preparazione professionale del difensore dell ufficio sulla base di una conoscenza approfondita delle dinamiche del bambino, in accordo con la peculiarità del soggetto e il finalismo (anche ) del processo di lavoro minorile.